
Decreto Whistleblowing e noleggio: quali adempimenti?
- 05/05/2023
Approfondimento sul tema in termini legali
Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 in materia di persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Quindi è stata introdotta in Italia la disciplina relativa alla protezione dei c.d. “whistleblower”, ovvero i soggetti che denunciano la commissione di illeciti all’interno di organizzazioni o enti.
La norma prevede l’obbligo per i soggetti privati di introdurre delle procedure interne in grado di consentire all’interessato di effettuare le segnalazioni degli illeciti in modo da avere la certezza che queste rimangano riservate. Il legislatore italiano ha però escluso la possibilità che vengano effettuate segnalazioni completamente anonime, limitazione da ritenersi condivisibile in un’ottica di responsabilizzazione del segnalante e anche di trasparenza nei confronti del soggetto segnalato.
Le tempistiche previste per l’adeguamento sono piuttosto stringenti, avendo la norma adottato un criterio dimensionale che prevede il termine del 15 luglio 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, oltre le 249 unità. Sono invece tenuti all’adeguamento entro il 17 dicembre 2023 i soggetti che abbiano impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 unità, o che rientrino in ambiti di attività definite “rilevanti” o che abbiano adottato i modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa da reato.
Le segnalazioni potranno avvenire attraverso i canali interni oggetto degli obblighi di cui al capoverso precedente oppure direttamente all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in una serie di casi particolari, ad esempio laddove il canale di segnalazione interno non sia stato attivato, non sia adempiente agli obblighi normativi o se la segnalazione interna sia già stata effettuata ma non abbia avuto seguito o possa presentarsi il rischio effettivo di ritorsioni a carico del segnalante. I soggetti privati dovranno adottare procedure interne per le segnalazioni modellate sulle indicazioni del decreto ed effettivamente in grado di tutelare la riservatezza dei soggetti segnalanti, mettendoli al riparo da qualsiasi ingiusta conseguenza negativa. Molto spesso l’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’adozione di software specifici, oltre che di misure organizzative interne.
Molto ampio è l’elenco delle categorie dei soggetti segnalanti, a partire naturalmente dai lavoratori subordinati ma anche tutte le categorie di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi, consulenti esterni o fornitori. In effetti anche questi soggetti che non possono considerarsi “organici” all’ente potrebbero da un lato utilmente effettuare delle segnalazioni di illeciti in cui si siano imbattuti nel corso della propria attività di outsourcer o di fornitore, dall’altro potrebbero essere anch’essi soggetti a conseguenze negative in termini di risoluzione del contratto di collaborazione o fornitura.